Il quadro giuridico europeo di riferimento del progetto FRIULCOIN
La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte accertato violazioni dei diritti fondamentali in relazione a controlli fiscali e ispezioni condotte senza adeguate garanzie, senza limiti chiari e senza un effettivo controllo giudiziario.
Queste sentenze non eliminano gli obblighi fiscali, ma affermano un principio essenziale: l’organizzazione della vita economica rientra nella sfera della vita privata e deve essere protetta da interferenze arbitrarie.
La Corte ha accertato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e del domicilio), rilevando che il sistema italiano delle ispezioni fiscali attribuiva alle autorità poteri eccessivamente ampi e privi di garanzie adeguate.
La sentenza conferma che i cittadini e le imprese devono poter organizzare la propria attività economica senza essere soggetti a controlli arbitrari o sproporzionati. FRIULCOIN si colloca in questo spazio di libertà giuridicamente riconosciuto.
La Corte ha ribadito e rafforzato i principi già affermati, censurando l’assenza di controlli preventivi e l’insufficienza delle riforme adottate dallo Stato italiano.
La sentenza rafforza il principio secondo cui l’intervento dello Stato nella sfera economica privata deve essere proporzionato e giustificato. La ricerca di modelli economici alternativi e leciti rientra nella libertà dei cittadini.
Le sentenze CEDU non autorizzano progetti specifici, ma affermano principi giuridici vincolanti per gli Stati.
FRIULCOIN applica questi principi, promuovendo una forma di scambio economico volontaria, trasparente e rispettosa degli obblighi di legge, senza dipendenza necessaria da intermediari bancari privati.
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